IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3995/1997 proposto da Girombelli Fabia, rappresentata e difesa dagli avvocati D. Barboni e M. Corti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, via Morosini n. 22; contro il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli studi di Milano, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliati presso i suoi uffici, via Freguglia n. 11; Per l'annullamento: a) del provvedimento del provveditore agli studi di Milano prot. n. 11078 del 4 giugno 1997 con il quale si nega il diritto al riscatto ai fini della quiescenza e della buona uscita del periododi studi dell'Accademia di belle arti; b) del provvedimento del Ministero del1a pubblica istruzione prot. n. 30298 del 13 giugno 1997 con il quale viene respinta la richiesta di dimissioni a decorrere dal 1 settembre 1997 per non aver maturato una anzianita' di servizio, alla data del 28 settembre 1994, tale da consentire l'erogazione del trattamento di quiescenza; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Viste le memorie prodotte in giudizio; Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 1998 il dott. Ugo Di Benedetto; Uditi, altresi', i patroni delle parti; F a t t o 1. - La ricorrente, docente di ruolo presso la Scuola Media Statale "Dante Alighieri" di Opera e' stata immessa in ruolo a seguito di concorso a cattedre cui era stata ammessa in quanto in possesso del diploma di Accademia di belle arti congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria. Tale requisito di ammissione era alternativo al possesso della laurea in architettura. La ricorrente si duole del mancato riconoscimento del diritto al riscatto del periodo di studi presso l'Accademia di belle arti e, quindi, del relativo diniego, nonche' della reiezione della domanda di dimissioni fondata sul mancato riconoscimento di detto periodo al fine di raggiungere un'anzianita' sufficiente per il godimento della pensione. L'interessata ha ritualmente impugnato i provvedinenti in epigrafe indicati deducendo la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili delle determinazioni adottate dall'amministrazione e sollevando espressamente la questione di costituzionalita' dell'articolo 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 2 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 2. - La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel presente giudizio in quanto il mancato riconoscimento del periodo di studi presso l'Accademia di belle arti costituisce il presupposto dei provvedimenti adottati dall'amministrazione ed impugnati con il presente ricorso. In effetti l'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e' testualmente ostativo al riconoscimento del diploma di Belle arti ai fini del riscatto nella presente controversia e conseguentemente non puo' trovare applicazione l'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. 3. - La questione e' altresi' non manifestamente infondata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Su analoga questione si e' gia' pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 535 del 5 dicembre 1990, la quale tuttavia ha limitato la propria decisione con riferimento al mancato riconoscimento del diploma di Belle arti, ai fini del riscatto, ove il titolo sia stato utilizzato per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nell'Accademia di belle arti. Pur essendo la questione analoga e' necessario un ulteriore intervento della Corte costituzionale concernente, come nella fattispecie, la generalita' degli istituti nel caso in cui il diploma stesso sia stato utilizzato quale requisito di ammissione al concorso a cattedre. Del resto la Corte costituzionale si e' pronunciata altre volte su analoghe questioni. Di recente ha affermato la illegittimita' costituzionale del1'art. 2-novies, del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento del diploma quando il titolo sia poi richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attivita' (Corte costituzionale 5 febbraio 1996, n. 20). 4. - Per tali ragioni va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e contestualmente la sospensione del presente giudizio.