IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  3995/1997
 proposto  da  Girombelli Fabia, rappresentata e difesa dagli avvocati
 D. Barboni e M. Corti ed elettivamente domiciliata presso  lo  studio
 del  secondo in Milano, via Morosini n. 22; contro il Ministero della
 pubblica istruzione  ed  il  Provveditorato  agli  studi  di  Milano,
 costituiti    in   giudizio,   rappresentati   e   difesi   ex   lege
 dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliati presso i  suoi
 uffici, via Freguglia n. 11;
   Per l'annullamento:
     a)  del provvedimento del provveditore agli studi di Milano prot.
 n. 11078 del 4 giugno 1997  con  il  quale  si  nega  il  diritto  al
 riscatto  ai fini della quiescenza e della buona uscita del periododi
 studi dell'Accademia di  belle arti;
     b) del provvedimento  del  Ministero  del1a  pubblica  istruzione
 prot.  n.  30298  del   13 giugno 1997 con il quale viene respinta la
 richiesta di dimissioni a decorrere dal 1 settembre 1997 per non aver
 maturato una anzianita' di servizio, alla data del 28 settembre 1994,
 tale da consentire l'erogazione del trattamento di quiescenza;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Viste le memorie prodotte in giudizio;
   Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 1998 il dott.  Ugo  Di
 Benedetto;
   Uditi, altresi', i patroni delle parti;
                               F a t t o
   1. - La ricorrente, docente di ruolo presso la Scuola Media Statale
 "Dante  Alighieri"  di  Opera  e' stata immessa in ruolo a seguito di
 concorso a cattedre cui era stata ammessa in quanto in  possesso  del
 diploma  di  Accademia di  belle arti congiunto a diploma di istituto
 di  istruzione  secondaria.  Tale   requisito   di   ammissione   era
 alternativo al possesso della laurea in architettura.
   La  ricorrente  si  duole del mancato riconoscimento del diritto al
 riscatto del periodo di studi presso l'Accademia  di  belle  arti  e,
 quindi,  del  relativo diniego, nonche' della reiezione della domanda
 di dimissioni fondata sul mancato riconoscimento di detto periodo  al
 fine  di raggiungere un'anzianita' sufficiente per il godimento della
 pensione.
   L'interessata ha ritualmente impugnato i provvedinenti in  epigrafe
 indicati  deducendo la violazione di legge ed eccesso di potere sotto
 vari profili delle  determinazioni  adottate  dall'amministrazione  e
 sollevando    espressamente   la   questione   di   costituzionalita'
 dell'articolo 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e
 dell'art.   2 d.lgs. 30 aprile 1997,  n.  184  per  violazione  degli
 articoli 3 e 97 della Costituzione.
   2.  -  La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel
 presente giudizio in quanto il mancato riconoscimento del periodo  di
 studi presso l'Accademia di belle arti costituisce il presupposto dei
 provvedimenti  adottati  dall'amministrazione  ed  impugnati  con  il
 presente ricorso. In effetti l'art. 13, primo comma, del d.P.R.    29
 dicembre 1973, n. 1092 e' testualmente ostativo al riconoscimento del
 diploma   di   Belle   arti  ai  fini  del  riscatto  nella  presente
 controversia  e  conseguentemente  non  puo'   trovare   applicazione
 l'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
   3.  -  La  questione  e'  altresi' non manifestamente infondata con
 riferimento agli articoli 3  e  97  della  Costituzione.  Su  analoga
 questione si e' gia' pronunciata la Corte costituzionale con sentenza
 n.  535 del 5 dicembre 1990, la quale tuttavia ha limitato la propria
 decisione con riferimento al mancato riconoscimento  del  diploma  di
 Belle  arti, ai fini del riscatto, ove il titolo sia stato utilizzato
 per l'ammissione ai concorsi per la docenza di  ruolo  nell'Accademia
 di  belle  arti.    Pur essendo la questione analoga e' necessario un
 ulteriore  intervento  della  Corte  costituzionale concernente, come
 nella fattispecie, la generalita' degli istituti nel caso in  cui  il
 diploma  stesso sia stato utilizzato quale requisito di ammissione al
 concorso a cattedre.   Del resto  la  Corte  costituzionale    si  e'
 pronunciata   altre  volte  su  analoghe  questioni.  Di  recente  ha
 affermato la illegittimita' costituzionale   del1'art. 2-novies,  del
 d.-l.  2  marzo  1974, n. 30 introdotto dalla legge di conversione 16
 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede  la  facolta'  di
 riscattare  i  periodi  corrispondenti  alla  durata del corso legale
 degli studi per il conseguimento del diploma quando il titolo sia poi
 richiesto quale condizione per  lo  svolgimento  di  una  determinata
 attivita' (Corte costituzionale 5 febbraio 1996, n. 20).
   4.  -  Per tali ragioni va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e contestualmente la  sospensione  del  presente
 giudizio.